Art. 10
LEGGE 3 gennaio 1963, n. 3
In vigore dal 23 feb 1963
Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri Istituti bancari e Enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo a collaudo avvenuto sarà versata direttamente all'Istituto mutuante.
Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.
Per favorire l'insediamento dei negozi e delle imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti.
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