Art. 1 · LEGGE 3 gennaio 1963, n. 3

Art. 1

LEGGE 3 gennaio 1963, n. 3

In vigore dal 23 feb 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena e di risanamento civico, a norma della presente legge sono seguente: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di contributo dello stato.
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