Art. 2
ConvenzioneParte I

Art. 2

2 / 37
In vigore dal 27 feb 1963
a) Ai fini su indicati, il controllo di sicurezza si applica i) alle imprese comuni e alle imprese che rientrino nel campo di un accordo concluso in conformità dell' (a) (ii) o nel campo di una domanda fatta) in conformità dell' (b); ii) agli impianti utilizzanti materie grezze o materie fissili speciali ricuperate o ottenute nei detti impianti; iii) agli impianti utilizzanti materie fissili speciali ricuperate o ottenute da materie grezze o da materie fissili speciali sottoposte al controllo in virtù dell'. b) Tuttavia, il Comitato di Direzione dell'Agenzia (denominato qui appresso "Comitato di Direzione") può prescindere dall'applicazione del controllo di sicurezza nel caso di materie fissili speciali esportate fuori dei territori posti sotto la giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, a condizione che tali materie siano sottoposte ad un controllo di sicurezza equivalente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-2