Art. 14
ConvenzioneParte III

Art. 14

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In vigore dal 27 feb 1963
Il Tribunale sarà competente per deliberare su qualsiasi altra questione relativa all'azione comune dei Paesi membri dell'Organizzazione nel campo dell'energia nucleare che gli verrà sottoposta a seguito di accordo tra le parti alla presente Convenzione a ciò interessate.
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