Art. 1
1 / 2In vigore dal 7 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Presidente della Repubblica, è autorizzato a ratificare la Convenzione, europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-31;1940#art-1