Art. 36 · LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

Art. 36

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

In vigore dal 14 feb 1963
Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia nucleare assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria e del commercio si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'industria, e del commercio nell'esercizio finanziario 1962-63 e negli esercizi successivi. All'onere suddetto si provvede con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario per far fronte agli oneri dipendenti da, provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle opportune variazioni di rilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - COLOMBO - TAVIANI - PICCIONI - BOSCO - LA MALA - TREMELLONI - TRABUCCHI - ANDREOTTI - GUI - SULLO - RUMOR - MAT TABELLA - RUSSO - BER- TINELLI - PRETI - MA- CRELLI - BO - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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