Art. 34
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860
In vigore dal 14 feb 1963
Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonchè di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorchè incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.
Parimenti nulla è innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche.
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