Art. 34 · LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

Art. 34

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

In vigore dal 14 feb 1963
Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonchè di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorchè incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari. Parimenti nulla è innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860#art-34