Art. 31 · LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

Art. 31

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

In vigore dal 14 feb 1963
Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall' è punito con la ammenda da da lire 500.000 a lire 2.000.000.
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