Art. 29 · LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

Art. 29

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

In vigore dal 24 mag 1966
Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della. C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, senza, autorizzazione del Ministro per l'industria, e per il commercio è punito con la pena dell'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000. Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radiattive, materie fissili speciali è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Alle stesse pene soggiace l'acquirente. Chiunque ometta di effettuare la denunzia prescritta dal secondo comma dell' della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 .
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