Art. 28 · LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

Art. 28

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

In vigore dal 5 dic 1974
L'omessa denunzia dei materiali di cui all' è punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000: nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali è altresì comminato l'arresto da uno a due anni.
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