Art. 27
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860
In vigore dal 14 feb 1963
Il Ministro per l'industria e per il commercio, quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse, può concedere al Comitato nazionale per l'energia nucleare licenze, non esclusive per l'utilizzazione di brevetti d'invenzione o di modelli di utilità.
Su parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare il Ministro può anche concedere le dette licenze non esclusive a favore dell'utilizzatore di impianti nucleari, quando siano essenziali per ]o sviluppo della energia nucleare nel Paese.
Negli stessi decreti è fissato se ed in quale misura è dovuta, l'indennità per l'utilizzazione-, tenuto conto degli eventuali finanziamenti pubblici accordati per le relative ricerche. Avverso la fissazione dell'indennità o la non concessione della stessa è ammessa azione giudiziaria da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto.
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