Art. 18 · LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

Art. 18

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

In vigore dal 5 ott 2020
Il diritto al risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare può essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della presente legge; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente a norma dell'. Nessun'altra persona è tenuta al risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare oltre quanto previsto dal presente articolo. Le disposizioni della presente legge non escludono la responsabilità: 1) di ogni persona fisica che dolosamente ha causato danni nucleari conseguenti ad un incidente nucleare di cui l'esercente non è responsabile in virtù dell', commi terzo e ultimo, della presente legge; 2) della persona autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danni nucleari causati da un incidente nucleare, quando un esercente non è responsabile di questi danni in virtù dell', comma primo, punto b); e dello stesso , comma secondo, punto b). Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare l'esercente, in tutto o in parte, dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona . L'esercente ha diritto di rivalsa soltanto: a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno nucleare ; b) se e nella misura in cui la rivalsa è prevista da contratto. Se l'esercente ha diritto di rivalsa in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente . Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o di assicurazione contro le malattie professionali, nonchè gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni nucleari alle persone o alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente dell'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo per essere rivalsi di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno nucleare cagionato da incidente nucleare. Le persone che hanno subito danni nucleari possono far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento .
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