Art. 18
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860
In vigore dal 5 ott 2020
Il diritto al risarcimento dei danni
nucleari
causati da un incidente nucleare può essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della presente legge; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente a norma dell'.
Nessun'altra persona è tenuta al risarcimento dei danni
nucleari
causati da un incidente nucleare oltre quanto previsto dal presente articolo.
Le disposizioni della presente legge non escludono la responsabilità:
1) di ogni persona fisica che dolosamente ha causato danni
nucleari
conseguenti ad un incidente nucleare di cui l'esercente non è responsabile in virtù dell', commi terzo e ultimo, della presente legge;
2) della persona autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danni
nucleari
causati da un incidente nucleare, quando un esercente non è responsabile di questi danni in virtù dell', comma primo, punto b); e dello stesso , comma secondo, punto b).
Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare l'esercente, in tutto o in parte, dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona
.
L'esercente ha diritto di rivalsa soltanto:
a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno
nucleare
;
b) se e nella misura in cui la rivalsa è prevista da contratto.
Se l'esercente ha diritto di rivalsa in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente
.
Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o di assicurazione contro le malattie professionali, nonchè gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni
nucleari
alle persone o alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente dell'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo per essere rivalsi di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno
nucleare
cagionato da incidente nucleare.
Le persone che hanno subito danni nucleari possono far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860#art-18