Art. 11 · LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

Art. 11

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

In vigore dal 14 feb 1963
Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici. Per detti impianti si applicano le disposizioni degli .
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