Art. 7
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1833
In vigore dal 7 feb 1963
L'addetto alla condizione di un autoveicolo o di altro mezzo meccanico dello Stato che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia provocato o subito un danno alla persona o alle cose, è tenuto a denunciare, appena possibile, il fatto al più vicino ufficio o organo di polizia giudiziaria per la raccolta di tutti gli elementi e mezzi di prova in base ai quali sia possibile determinare la causa, la natura e l'entità del danno.
Analoga denuncia deve essere fatta, appena possibile, all'ufficio al quale è in uso l'autoveicolo od il diverso mezzo meccanico.
L'ufficio ricevuta la denuncia o conosciuto altrimenti il fatto, richiede copia del verbale redatto dagli organi di cui al primo comma e provvede all'acquisizione di ogni ulteriore elemento e mezzo di prova per l'accertamento della responsabilità.
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