Art. 5 · LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1833

Art. 5

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1833

In vigore dal 7 feb 1963
Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportamenti risarcimenti d'importo superiore a lire 3.000.000 provvedono le Amministrazioni centrali competenti.
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