Art. 3
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1833
In vigore dal 7 feb 1963
L'istruttoria delle liquidazioni e transazioni relative ai risarcimenti di danni di cui al primo comma dell' della presente legge, è affidata all'ufficio centrale o periferico presso il quale l'autoveicolo od il diverso mezzo meccanico è in uso.
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