Art. 2 · LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1833

Art. 2

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1833

In vigore dal 7 feb 1963
Il limite di somma contenuto nell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è elevato a lire tre milioni quando si tratti di atti di transazione relativi al risarcimento di danni ai terzi causati dalla circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici dello Stato. Sugli atti di transazione di cui al precedente comma l'Amministrazione non ha l'obbligo di sentire l'avviso dell'Avvocatura dello Stato, quando ciò che dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 150.000.
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