Art. 23
LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745
In vigore dal 14 gen 1967
Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per ciascuno dei due esercizi successivi è autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di un fondo straordinario di lire 600 milioni, tratto dal gettito derivante dalla applicazione della presente legge. Tale fondo è destinato alle spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo) relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari e a altri servizi meccanografici, la cui esecuzione può essere affidata a soggetti ed imprese estranei alla Amministrazione delle imposte dirette.
L'Amministrazione medesima, per i fini di cui al primo comma, è autorizzata ad assumere e a trattenere in servizio per gli stessi esercizi finanziari, con il trattamento economico e previdenziale stabilito dall' della legge 19 luglio 1962, n. 959, non oltre duecento unità di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive.
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni. (2a)
3a
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