Art. 22
LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745
In vigore dal 14 gen 1967
Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1 gennaio
1968.
Nel caso di acconti sugli utili erogati prima della entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall' deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione della imposta complementare e dell'imposta sulle società, gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa.
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