Art. 18 · LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

Art. 18

LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

In vigore dal 14 gen 1967
L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, può procedere alla ispezione dei libri e dei documenti previsti dall' della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'Ufficio delle imposte, ai fini dell'applicazione dell', ha facoltà di richiedere ai percettori degli utili, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi, la documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro per le finanze, procede presso le aziende stesse al controllo degli adempimenti prescritti dalla presente legge o comunque connessi agli incarichi assunti ai sensi dell'. 3a
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