Art. 12 · LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

Art. 12

LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

In vigore dal 14 gen 1967
In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'articolo 264 e dal primo comma dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi terzo e quarto dell' si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000. 3a
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