Art. 12
LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745
In vigore dal 14 gen 1967
In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'articolo 264 e dal primo comma dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi terzo e quarto dell' si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.
3a
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745#art-12