Art. 9
LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790
In vigore dal 1 feb 1963
Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall' della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, possono provvedervi per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati dall'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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