Art. 7 · LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

Art. 7

LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

In vigore dal 1 feb 1963
Agli iscritti al Fondo è concessa, altresì, la facoltà, di riscattare, sempre nel limite massimo complessivo di anni 12 e mesi 6, stabilito dall' della legge 4 dicembre 1956, n. 1450: 1) i periodi di servizio prestati, con qualsiasi qualifica, presso le società ed associazioni di cui all' della presente legge; 2) i periodi di servizio prestati in qualità di lavoratore subordinato alle dipendenze di appaltatori di posti telefonici pubblici o di appaltatori degli Uffici Italcable, purchè già coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, oppure soggetti all'obbligo dell'assicurazione predetta. In questo ultimo caso, il riscatto potrà essere effettuato soltanto nei limiti stabiliti dall'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Ai fini del riscatto dei periodi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo, se posteriore, versando la riserva matematica prospettiva relativa all'età, al periodo da riscattare ed alla retribuzione soggetta a contributo, raggiunti alla data della domanda. I contributi base ed integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti dell'iscrizione al Fondo sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.
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