Art. 6
LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790
In vigore dal 1 feb 1963
La facoltà di riscatto, prevista per i dipendenti da società telefoniche dall' della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è estesa nei limiti, con le modalità e con le condizioni stabiliti dall'articolo stesso, anche a coloro che conseguono l'iscrizione al Fondo ai sensi dell' della presente legge.
La disposizione di cui al precedente comma integra, a tutti gli effetti, quelle contenute nell' della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
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