Art. 5
LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790
In vigore dal 1 feb 1963
I dipendenti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le società ed associazioni di cui al precedente , di età superiore ai 45 anni se uomini, o ai 40 anni se donne, hanno facoltà di optare per la conservazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, purchè ne facciano esplicita richiesta entro il termine di sei mesi dalla data predetta.
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