Art. 3 · LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

Art. 3

LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

In vigore dal 13 ago 1967
In aggiunta al contributo previsto dall' della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all' della legge medesima. Tale contributo suppletivo è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è dovuto nei casi di riscatto previsti dall' della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli della presente legge. Sia la ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, che il versamento di tale contributo suppletivo, seguono le norme del contributo ordinario.
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