Art. 15 · LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

Art. 15

LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

In vigore dal 1 feb 1963
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - BERTINELLI TREMELLONI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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