Art. 7 · LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

Art. 7

LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

In vigore dal 12 dic 1962
Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio durante il periodo di un anno, prorogabile a non oltre diciotto mesi dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo accetterà in sottoscrizione di obbligazioni annesse dall'Ente stesso, anche azioni delle Società con azioni quotate in borsa, al prezzo corrispondente al valore indicato nel n. 1) dell'. Qualora gli importi sottoscritti accertano gli importi, offerti in sottoscrizione ai sensi del 1° comma, i titoli emessi saranno assegnati proporzionalmente alle sottoscrizioni dando precedenza alle sottoscrizioni di importo minore. Le azioni acquisite dall'Ente ai sensi dei commi precedenti saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di cui al primo comma sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società. Corrispondentemente si procederà alla rettifica dell'importo delle semestralità di cui al terzo comma dell'. Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro novanta giorni dal trasferimento delle medesime. La proroga prevista al primo comma sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.
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