Art. 6 · LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

Art. 6

LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

In vigore dal 12 dic 1962
L'indennizzo determinato a norma dell' sarà corrisposto dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni a decorrere dal 1 luglio 1963. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo sarà corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1963. Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato in 20 semestralità eguali con inizio dal 1 gennaio 1964. Gli interessi per il semestre dal 1 gennaio al 30 giugno 1963 saranno pagati entro sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento. Le società indicate al n. 1) dell' provvederanno alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1962, con divieto di distribuzione di dividendi superiori al 5,50 per cento calcolati sul valore di cui al n. 1) dell', salva, il caso in cui nell'esercizio 1962 abbiano avuto luogo aumenti di capitale a pagamento, la facoltà di distribuire un ulteriore ammontare di utili per la somma che risulta applicando all'importo del nuovo capitale la percentuale del dividendo distribuito nell'esercizio precedente. Per le imprese di cui ai nn. 5), 6) e 8) dell' che siano successivamente trasferite all'Ente, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.
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