Art. 11 · LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

Art. 11

LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

In vigore dal 18 lug 1964
Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative Vallo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 30 giugno 1964 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto. In tutti i casi di cambiamento dell'oggetto sociale il valore delle azioni o quote possedute dai soci che eserciteranno il diritto di recesso a norma del Codice civile sarà determinato in proporzione del patrimonio sociale risultante da apposita situazione patrimoniale. Il relativo rimborso sarà effettuato, nella proporzione in cui il credito verso l'Ente a titolo di indennizzo concorre a formare l'attivo lordo della situazione patrimoniale, mediante assegnazione di corrispondenti quote del credito stesso. I soci recedenti non potranno intervenire nelle contestazioni pendenti ai sensi del n. 5) dell', dopo la definizione delle quali la società dovrà provvedere alla revisione del valore delle azioni o quote e delle quote di credito assegnate. Si applicano nei confronti dei soci recedenti le disposizioni dell' eccettuato il quarto comma, e quelle dell', riferendo il limite del doppio fissato dal quinto comma lettera a) di tale articolo al valore delle azioni o quote rimborsate ai sensi del comma precedente.
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