Art. 10 · LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

Art. 10

LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

In vigore dal 16 giu 1973
Con decreto del Ministro per il tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, o per conto del medesimo. Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato o degli enti locali. Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, la assicurazione e l'assistenza, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ed investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.
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