Art. 9
ConvenzioneParte III

Art. 9

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In vigore dal 25 gen 1963
1) Gli Istituti assicuratori dei due Stati contraenti, tenuti a concedere prestazioni in base alla presente Convenzione, versano le prestazioni in denaro nella valuta del proprio Stato con efficacia liberatoria. 2) Quando in uno dei due Stati contraenti, per accertare un diritto a prestazioni o per determinare la misura di esse, occorre tener conto dell'importo di una prestazione o di un provento espresso nella valuta dell'altro Stato, tale importo è calcolato in conformità alla regolamentazione vigente nei due Paesi in materia di pagamenti correnti. Per pagamenti correnti si intendono i pagamenti definiti dall' lettera I dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale.
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