Art. 15
ConvenzioneParte III

Art. 15

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In vigore dal 25 gen 1963
Le istanze che sono indirizzate agli istituti, alle autorità od ai tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
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