Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 gen 1963
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - TREMELLONI - TRABUCCHI - ANDREOTTI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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