Art. 6 · LEGGE 29 novembre 1962, n. 1655

Art. 6

LEGGE 29 novembre 1962, n. 1655

In vigore dal 1 gen 1963
Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi di cui all', si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni fa. in ogni caso, i contributi dovuti ai sensi della presente legge non possono essere calcolati su una retribuzione inferiore, a quella minima stabilita dai contratti integrativi provinciali, in relazione alle mansioni ed all'anzianità di servizio dei prestatori d'opera interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655#art-6