Art. 6
LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684
In vigore dal 22 dic 1962
Larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento
Le nuove strade, anche se in prolungamento di strade esistenti, devono essere larghe non meno di metri dieci.
Tale larghezza minima può essere ridotta a metri 8 nelle località a rilievo montuoso ed accidentato indipendentemente dalla latitudine sul livello del mare.
Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada e per tutta la lunghezza della stessa, la larghezza di questa può essere, ridotta rispettivamente a metri 8 e a metri 6.
La larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici, cioè la distanza minima tra i muri frontali di essi, deve essere non inferiore a metri 6 purchè l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante chiusura. In caso diverso tali intervalli sono dai considerarsi come strade.
In nessun caso, negli intervalli d'isolamento, potranno consentirsi costruzioni di qualsiasi tipo, anche a carattere provvisorio, salvo temporanei ingombri.
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