Art. 5 · LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

Art. 5

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Terreni edificatori È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici, franosi o comunque soggetti a scoscendere. Il controllo sull'accertamento eseguito dal costruttore delle condizioni e della natura del terreno è effettuato dal competente Ufficio del genio civile. Può essere consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, purchè venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro, la cui larghezza dovrà essere di volta in volta determinata dal competente Ufficio del genio civile. Quando il terreno è in pendio ed atto alla costruzione, può consentirsi, ai fini edilizi, la sistemazione a ripiani.
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