Art. 35 · LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

Art. 35

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Modalità per le esecuzioni di ufficio Per gli adempimenti demandati al Genio civile a norma dell' è iscritta annualmente, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 30.000.000. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per la esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal Genio civile e resa esecutiva dal prefetto. La riscossione delle somme dovute dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette. Il versamento delle somme stesse sarà fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio della entrata.
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