Art. 34 · LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

Art. 34

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Comunicazione del provvedimento al Genio civile Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del genio civile entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è divenuto esecutivo.
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