Art. 30
LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684
In vigore dal 22 dic 1962
Sospensione dei lavori
L'ingegnere capo del Genio civile, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonchè al direttore o appaltatore ed esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
Copia del decreto è comunicata al sindaco ed al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo del Genio civile, è tenuto ad assicurare l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dello ordine di sospensione.
L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
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