Art. 3 · LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

Art. 3

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 16 dic 1964
Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica. Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purchè di provata idoneità. La relativa dichiarazione è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio .
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