Art. 29
LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684
In vigore dal 22 dic 1962
Accertamento delle violazioni
Gli ufficiali ed agenti indicati nell', appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'Ufficio del genio civile competente.
L'ingegnere capo di detto Ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.
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