Art. 29 · LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

Art. 29

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Accertamento delle violazioni Gli ufficiali ed agenti indicati nell', appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'Ufficio del genio civile competente. L'ingegnere capo di detto Ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684#art-29