Art. 26 · LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

Art. 26

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Autorizzazione per l'inizio dei lavori Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza civile competente. L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo al rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza. I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle norme vigenti.
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