Art. 20 · LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

Art. 20

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Criteri generali - Divieti ed eccezioni La riparazione degli edifici danneggiati dev'essere diretta a conseguire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, al fine di assicurare una maggiore resistenza degli edifici all'eventuale ripetersi delle scosse. Le riparazioni organiche, intese a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di loro parti essenziali, devono essere eseguite in conformità delle disposizioni della presente legge. Quando il terreno sul quale esiste un edificio da riparare non offra le garanzie richieste dal precedente per l'impianto di nuova costruzione, la riparazione non può essere consentita. È inoltre vietata la riparazione, nonchè la destinazione ad abitazione degli edifici danneggiati esistenti nelle località dei Comuni e delle frazioni designate nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, numero 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, ed in tale caso detti edifici dovranno considerarsi, a tutti gli effetti, come distrutti, a meno che i proprietari non abbiano già beneficiato di tale trattamento. Tuttavia, per gli edilici esistenti nelle predette località su appicchi di roccia compatta, può estendersi, anche per le riparazioni, la disposizione contenuta nel terzo comma dell', semprechè, con la limitazione di distanza imposta da detto comma, riesca praticamente possibile eseguire dette riparazioni, nel senso che la rimanente parte del fabbricato resti utilizzabile.
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