Art. 11
LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684
In vigore dal 22 dic 1962
Requisiti delle costruzioni intelaiate
L'intelaiatura portante deve essere incastrata nel telaio orizzontale di base, il quale a sua volta deve essere di norma incassato nel terreno naturale.
Se il telaio riposa sui muri di fondazione, questi debbono avere una risega rispetto al telaio stesso non inferiore a centimetri 15 per parte. Il telaio può essere omesso se i plinti sono incassati nella roccia dura.
La muratura di riempimento delle intelaiature deve essere eseguita con le modalità di cui al successivo . Per tale riempimento può essere impiegata anche la muratura in mattoni forati con malta cementizia o idraulica o altro materiale di cui all'.
Nel caso di edifici nei quali l'altezza di uno o più piani sia superiore ai metri 5,00, le murature di tamponamento debbono sempre essere interrotte da cordoli orizzontali di cemento armato, distanti non più di metri 3,00 da asse ad asse, collegati con i montanti della intelaiatura principale, oltre la listatura prescritta dal successivo per la muratura, in pietrame.
Per quanto riguarda i tramezzi interni valgono le prescrizioni di cui all', lettera f), per l'una e per l'altra categoria.
Storico versioni
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