Art. 1 · LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

Art. 1

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Opere disciplinate dalla legge Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito, con modificazioni, in legge 25 aprile 1938, n. 710, e modificato dalla legge 25 agosto 1940, numero 1393, sono sostituite quelle della presente legge. Tali norme si applicano alle costruzioni di edilizia ordinaria. Le altre opere che non siano del tipo indicato nel comma precedente, come ponti, viadotti, torri ed in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, sono soggette alla disciplina delle presente legge, in quanto non sia diversamente disposto da leggi speciali.
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