Art. 5
LEGGE 25 novembre 1962, n. 1679
In vigore dal 6 gen 1963
In sede di riparto delle anticipazioni agli Istituti di credito agrario, a valere sulle disponibilità finanziarie della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno disposte a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, assegnazioni per l'importo globale di almeno 6 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1966-67.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è attribuita alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilità stesse per i fini della legge citata, mediante decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.
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