Art. 4 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1678

Art. 4

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1678

In vigore dal 6 gen 1963
Il regolamento determina i voti da riservare alle prove di esame, le categorie dei titoli valutabili e le modalità della loro valutazione, i programmi di esame e stabilisce le norme concernenti la composizione della Commissione giudicatrice.
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