Art. 8
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
In vigore dal 28 dic 1962
La pensione di riversibilità spetta agli aventi diritto ti norma del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1958.
Coloro che anteriormente al 1 gennaio 1958, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.
Tali benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
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