Art. 6
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
In vigore dal 22 mar 1990
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, a modifica dell', della legge 4 febbraio 1958, n. 87, in nessun caso è richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazioni dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.
Per i casi di morte a partire dal 1 gennaio 1958 in poi di titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età oppure del settantacinquesimo anno di età se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti. Il requisito concernente la differenza di età non è richiesto per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore della presente legge. (3) (4) (6a) (7)
Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e su riversibilità delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta abbia contrattato matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie, risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico è equiparato alla vedova.(6)
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